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Statuto

Statuto ADEIMF

approvato dall’assemblea straordinaria del 13 gennaio 2022

 

ART. 1 Denominazione e sede
L’“Associazione dei docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari e finanza d’impresa – ADEIMF” ha sede in Parma, presso l’Università degli Studi di Parma. Essa può istituire, su iniziativa del Consiglio, sedi e uffici in altre località, anche all’estero.

ART. 2 Finalità e attività associative
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza dell’economia degli intermediari e dei mercati finanziari e della finanza aziendale in ogni ambito scientifico e professionale, in Italia e all’estero, in armonia con lo studio delle discipline economico-aziendali promosso dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).
L’attività dell’Associazione si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli Associati nonché ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione.
Per il conseguimento delle finalità associative, l’Associazione svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a) l’effettuazione, la promozione e la diffusione di studi e ricerche scientifiche, di base e applicate;
b) l’istituzione di borse di studio, di premi alla ricerca e di altre modalità di sostegno dell’attività scientifica e didattica;
c) l’organizzazione e il sostegno di seminari, convegni e attività formative;
d) la promozione e il sostegno diretto o indiretto di attività editoriali;
e) l’erogazione di servizi a favore degli Associati e di terzi;
f) la collaborazione con imprese, associazioni, enti e organismi vari;
g) l’effettuazione di iniziative volte a promuovere presso il pubblico l’educazione finanziaria e consapevolezza sulle tematiche oggetto di studio dell’Associazione;
h) ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità associative.
L’Associazione può aderire ad altre Associazioni, enti ed organismi vari per il conseguimento delle finalità associative.
L’Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura da enti privati e pubblici, locali, nazionali e internazionali.

ART. 3 Patrimonio
L’Associazione può disporre di un proprio patrimonio, costituito da contribuzioni in natura e denaro, da lasciti e donazioni di enti e di privati nonché da avanzi finanziari.
Il patrimonio è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria per l’esclusivo perseguimento delle finalità culturali e scientifiche dell’Associazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, Associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a enti del Terzo Settore, previa estinzione degli eventuali debiti con il denaro e i beni della Associazione, secondo la procedura di legge.

ART. 4 Collaborazione con le Società Scientifiche di area economico- aziendale e integrazione con AIDEA
Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all’art. 2, ADEIMF riconosce il valore della collaborazione tra le Società Scientifiche di area economico-aziendale e del coordinamento con AIDEA, affinché siano garantiti progetti, attività e servizi a favore dell’intera comunità degli aziendalisti italiani.
A tal fine l’Associazione collabora con AIDEA e le altre società scientifiche di area aziendale da questa riconosciute sulla base di uno specifico accordo di collaborazione che definisce obiettivi e modalità della collaborazione.
ADEIMF coordina in modo strutturato la propria attività con quella delle Società Scientifiche di settore e specialistiche e partecipa attraverso la presenza nella governance di AIDEA alle attività di interesse per il complesso delle discipline economico-aziendali.

ART. 5 Associati
Possono essere ammessi all’Associazione, in qualità di Associati ordinari, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori (a tempo indeterminato o a tempo determinato, di tipo A e di tipo B) appartenenti al raggruppamento disciplinare di Economia degli intermediari finanziari (SECS/P-11) e di Finanza aziendale (SECS-P/09), anche collocati in aspettativa, congedo o pensionamento. Possono essere ammessi come Associati ordinari i docenti stranieri in ruoli e discipline equivalenti.
Possono inoltre essere ammessi all’Associazione, in qualità di Associati corrispondenti, i dottorandi e i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca e altri studiosi di economia degli intermediari e dei mercati finanziari e di finanza aziendale, nonché i professori ed i ricercatori universitari di altri raggruppamenti disciplinari, anche stranieri, in ruoli e discipline equivalenti.
Possono essere ammessi come Associati aggregati gli operatori, quali ad esempio manager, professionisti, consulenti, interessati a partecipare alle iniziative scientifiche della Associazione.
Possono essere ammessi all’Associazione, in qualità di associati sostenitori, altri soggetti, persone fisiche, enti e persone giuridiche, disposti a concorrere, con ogni mezzo idoneo, alla realizzazione delle finalità associative.
L’Associazione può nominare alcuni soci onorari, scelti tra persone di chiara fama, italiane e straniere, o che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze con riferimento alle finalità e alle attività della Associazione. Il loro numero è limitato a 15.

ART. 6 Diritti e doveri degli Associati ordinari, corrispondenti e aggregati
Per essere ammessi come Associati ordinari, corrispondenti e aggregati occorre presentare richiesta al Consiglio dell’Associazione e versare le quote e i diritti associativi previsti (art. 9). Nel caso degli Associati corrispondenti e aggregati la domanda deve essere accompagnata da una lettera di presentazione di due Associati ordinari.
Le decisioni del Consiglio in materia di ammissione sono inappellabili e non richiedono motivazioni.
Gli Associati ordinari, corrispondenti e aggregati hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione.
Gli Associati si impegnano a mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative.
La qualifica di associato viene meno se il soggetto perde le caratteristiche di cui all’art. 5, oppure a seguito di richiesta di recesso, oppure, infine, per esclusione.
L’esclusione dall’Associazione può essere deliberata dal Consiglio, con le stesse modalità indicate per l’ammissione, nei casi seguenti:
a) compimento da parte dell’associato di azioni pregiudizievoli alle finalità associative;
b) inadempimento negli obblighi di pagamento delle quote associative nella modalità descritte all’art. 9;
c) altre gravi ragioni.
In ogni caso, l’associato che perde la qualifica non ha diritto al rimborso delle quote associative e dei diritti versati.
Gli Associati corrispondenti e aggregati non hanno una propria rappresentanza nel Consiglio dell’Associazione. Gli Associati corrispondenti e aggregati possono partecipare alle Assemblee, ma non prendono parte a votazioni, fatta eccezione per le votazioni sul bilancio associativo.
Per quanto concerne i rapporti associativi, il domicilio degli Associati è quello risultante dalla richiesta di ammissione o, se successivamente mutato, da specifica comunicazione inviata dall’Associato all’Associazione e da quest’ultima riscontrata.
Tutte le comunicazioni associative, comprese quelle relative alla convocazione delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Revisori, possono essere effettuate anche tramite posta elettronica. Per tutti i rapporti tra Associazione e associati il foro competente è quello di Parma.

ART. 7 Diritti e doveri degli Associati sostenitori
Per il migliore collegamento con l’industria finanziaria e con le imprese, i soggetti – quali gli operatori, le istituzioni, le associazioni imprenditoriali, culturali, scientifiche e di categoria, le persone fisiche – che desiderino contribuire, con l’apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell’oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell’Associazione in qualità di Soci sostenitori.
Per la nomina a Socio sostenitore è necessario che la proposta motivata inviata da due Associati ordinari, corrispondenti o aggregati al Consiglio Direttivo, sia accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni o dalla persona fisica.
La modalità di contribuzione dell’Associato sostenitore alle attività della Associazione deve essere regolata da apposita convenzione che definisca le modalità di supporto, il contributo anche finanziario e le modalità di coinvolgimento nelle iniziative della Associazione.
Gli Associati sostenitori hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione e possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, ma non prendono parte alle votazioni, fatta eccezione per le votazioni sul bilancio associativo.

ART. 8 Diritti e doveri degli Associati Onorari
Per la nomina ad Associato onorario è necessaria la proposta scritta da parte di almeno tre Associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali, accompagnata da un breve “curriculum vitae” del candidato.
Le proposte di nomina degli Associati Onorari vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, il quale valuta l’opportunità di sottoporre la candidatura all’Assemblea dei soci, che delibera a maggioranza assoluta. Gli Associati onorari partecipano alle attività della Associazione, alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e sono esentati dal pagamento di diritti e quote associative. Gli Associati onorari non possono far parte del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

ART. 9 Quote associative
Al momento dell’ammissione gli associati ordinari, corrispondenti e aggregati sono tenuti a versare una quota di iscrizione una tantum, fissata annualmente con delibera del Consiglio nell’ambito di un apposito regolamento quote e un contributo associativo annuo, calcolato in relazione alle spese di esercizio previste e concordato con AIDEA con riferimento agli Associati ordinari e corrispondenti. Il contributo annuo deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Tesoriere.
Il Consiglio può esonerare, per ragioni particolari e a propria discrezione, un associato corrispondente dal versamento della quota di iscrizione e/o del contributo annuo associativo.
Gli Associati sostenitori possono versare, periodicamente oppure in un’unica soluzione, un contributo economico, oppure fornire in via continuativa all’Associazione e/o agli Associati, a condizioni favorevoli, servizi utili alla realizzazione delle finalità associative come concordato in apposita convenzione di cui all’art. 7.
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e antecedentemente alla data fissata per l’Assemblea che deve approvare il bilancio preventivo, possono essere chiesti dal Consiglio anticipi agli Associati in misura non superiore all’ultimo contributo annuo pagato.
Una percentuale del diritto fisso e della quota annua versata da soci ordinari e corrispondenti, definita attraverso apposito accordo e comunque non superiore al 33,3% viene retrocessa ad AIDEA secondo modalità definite nell’ambito della convenzione sottoscritta.
L’Associato che non abbia versato quanto dovuto entro l’anno solare è sospeso da tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti.
In caso di morosità per due anni l’Associato decade dalla sua qualifica; nel caso in cui dovesse chiedere di essere riammesso in periodi successivi, sarà nuovamente dovuto, all’atto della nuova ammissione, anche il diritto fisso.

ART. 10 Organi
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei revisori.

ART. 11 L’Assemblea
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
E’ comunque facoltà del Consiglio convocare l’Assemblea quando lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno il 50 % degli Associati ordinari.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi agli Associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
L’Assemblea si tiene presso la sede sociale o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea può altresì svolgersi in modalità telematica, da specificare nell’avviso di convocazione:
– ove ciò sia reso necessario per il rispetto di previsioni normative o regolamentari;
– ovvero su delibera del Consiglio.
Lo svolgimento dell’Assemblea in modalità telematica è normato da due regolamenti, un Regolamento per lo svolgimento per via telematica dell’assemblea degli associati ed un Regolamento per la votazione on-line degli organi sociali.
All’Assemblea ordinaria, da convocarsi di norma entro il mese di marzo di ogni anno, spetta di:
a) fornire gli orientamenti di fondo per l’attività dell’Associazione;
b) nominare i membri del Consiglio;
c) nominare i membri del Collegio dei Revisori;
d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio, che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno;
e) discutere e deliberare ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento o comunque cessazione dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età.
Il segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dai presenti, su proposta del Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da un apposito verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti coloro che risultano associati alla data della sua convocazione purché in regola con il pagamento dei contributi.
Ogni Associato può farsi rappresentare in ogni singola assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro Associato appartenente alla stessa categoria, purché non Consigliere o Revisore dell’Associazione, con delega scritta; ogni Associato non può portare più di 5 deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di partecipare all’assemblea e la regolarità delle deleghe.
Il voto in Assemblea espresso mediante modalità telematica, che abbia ad oggetto l’elezione del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori, può essere espresso anche per delega.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno il 50% degli Associati ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere dell’Assemblea ordinaria, per essere valide, devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati all’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno il 50% degli Associati ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati ordinari partecipanti.
Le delibere dell’Assemblea straordinaria, per essere valide, devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati all’assemblea.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza degli Associati ordinari.

ART 12. Il Consiglio
L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 11 membri nominati ogni tre anni, scegliendo tra gli Associati ordinari, esclusi i professori fuori ruolo e/o collocati in aspettativa, congedo o pensionamento. Degli 11 componenti del Consiglio, 6 appartengono al ruolo dei Professori di prima fascia, 3 al ruolo dei Professori di II fascia e
2 al ruolo dei ricercatori universitari anche a tempo determinato. Ciascuna categoria (I fascia, II fascia, ricercatori universitari) ha l’elettorato attivo e passivo tra coloro che appartengono alla categoria stessa e ogni Associato può esprimere un solo voto.
Gli Associati che intendono candidarsi al Consiglio devono fare pervenire la loro candidatura (autocandidatura) al Presidente del Consiglio dell’Associazione entro il termine perentorio di 10 giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Il voto è segreto.
Risultano eletti i candidati, in regola con il pagamento delle quote associative, che, in relazione al numero di Consiglieri da nominare e a quanto disposto dal primo comma del presente articolo, conseguano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
Qualora non risulti eletto il numero di Consiglieri fissato dallo Statuto, si procede ad una seconda votazione, con l’attribuzione delle preferenze a coloro che, presenti nella lista degli eleggibili, non sono stati eletti. Spetta al Presidente dell’Assemblea il controllo sulla regolarità delle votazioni e l’accertamento dei requisiti di eleggibilità.
Il Consigliere eletto che successivamente all’elezione realizzi uno o più avanzamenti di carriera, rimane in carica sino alla fine del suo mandato. Se nel corso dell’esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare uno o più Consiglieri, in relazione anche a quanto previsto dall’art. 6, i Consiglieri restanti provvedono, per cooptazione, alla sostituzione, con delibera approvata dai Revisori, nel rispetto dei criteri generali di composizione del Consiglio. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede a deliberare in merito alla loro conferma, e, se confermati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed i Consiglieri rimasti in carica, oppure i Revisori, se non esistono Consiglieri rimasti in carica, provvedono a convocare l’Assemblea per le nuove nomine.
I Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente una sola volta, indipendentemente dagli avanzamenti di carriera.
Il Consiglio provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare, il Consiglio:
a) è investito di tutti i poteri per il raggiungimento delle finalità associative;
b) tratta le questioni di interesse comune degli Associati e delibera sulle iniziative da assumere per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e 4;
c) cura e monitora che l’accordo di collaborazione con AIDEA e le società scientifiche di settore sia effettivamente implementato;
d) delibera in merito alla ammissione e alla esclusione degli Associati;
e) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’Associazione;
f) predispone un bilancio di mandato al termine del suo mandato;
g) convoca l’Assemblea dell’Associazione, ai sensi dell’art. 11;
h) nomina il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione;
i) nomina il Tesoriere e/o il Segretario del Consiglio scegliendoli tra gli Associati e, in via eccezionale, anche tra soggetti non associati, attribuendogli le relative funzioni (art. 14 e art. 15);
j) può istituire commissioni, gruppi di progetto, comitati scientifici, ai quali può delegare lo svolgimento di particolari attività, e ne nomina i membri, scegliendoli tra gli Associati e, in via eccezionale, anche tra soggetti non associati;
k) presenta agli Associati un rapporto annuale sull’attività svolta dall’Associazione;
l) organizza, almeno una volta all’anno, un incontro di presentazione delle attività associative;
m) provvede a proporre all’Assemblea il regolamento quote;
n) acquisisce e dispone dei ricavi derivanti dalle attività associative e dei contributi esterni a qualunque titolo ricevuti;
o) provvede alla gestione dell’Associazione, autorizzando l’effettuazione delle spese per la realizzazione delle attività associative, nei limiti del bilancio preventivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa, oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri, mediante comunicazione inviata a ciascun Consigliere almeno 15 giorni prima dell’adunanza, oppure, nei casi d’urgenza, con almeno 48 ore di anticipo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure da chi ne fa le veci ai sensi dell’art.13.
Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. È possibile lo svolgimento delle riunioni del Consiglio mediante teleconferenza, telefono o altro idoneo mezzo telematico.
Le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Per la nomina del Presidente e del Vicepresidente e per le decisioni relative all’esclusione degli Associati, le relative delibere sono valide se adottate, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in presenza di almeno due terzi dei membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio vengono fatte risultare da un apposito verbale redatto da un Segretario (art. 14) che lo sottoscrive insieme al Presidente.

ART. 13 Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi, può comparire in giudizio e promuovere azioni in qualunque sede e grado, anche in sede di ingiunzione, revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta. Il Vicepresidente può ricevere deleghe da parte del Consiglio e da parte del Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Di fronte agli Associati e ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell’assenza di questi e della legittimità della sua sostituzione.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e del comitato di coordinamento di AIDEA, come previsto dallo Statuto di AIDEA.

ART. 14 Compiti del Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri (art. 12); sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa e agli Associati e alle pubblicazioni dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio e d’intesa con il Presidente.

ART. 15 Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo; provvede alle esazioni, alle spese e ai pagamenti e cura l’andamento economico e amministrativo dell’Associazione.

ART. 16 Il Collegio dei Revisori
L’Assemblea nomina ogni tre anni 6 Revisori, di cui tre effettivi e tre supplenti, scelti tra i candidati presentati dagli Associati ordinari.
I Revisori effettivi appartengono per una unità alla fascia dei Professori ordinari, per una unità alla fascia dei Professori Associati, per una unità alla fascia dei ricercatori, anche a tempo determinato. La medesima regola si applica per la nomina dei Revisori supplenti.
Risultano eletti i candidati, in regola con il pagamento delle quote associative, che, in relazione al numero di Revisori da nominare e a quanto disposto dal primo comma del presente articolo, conseguano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano. In caso di subentro di un Revisore supplente si osserverà la corrispondenza di fascia con il revisore sostituito, o, nell’impossibilità di applicare questa regola, subentrerà il Revisore supplente più anziano.
Per quanto riguarda i requisiti di nomina e di decadenza valgono le norme relative ai Consiglieri, di cui all’art. 12. Il Presidente del Collegio è il Revisore più anziano per età, che provvede a convocare le riunioni.
I Revisori curano il controllo delle spese e provvedono alla sorveglianza della gestione amministrativa dell’Associazione, riferendo all’Assemblea. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all’anno. Almeno una riunione dovrà essere svolta nel mese che precede la data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Associazione. In tale riunione il Collegio controlla il prospetto di bilancio del Consiglio e lo accompagna con una propria relazione.
Il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica ed è sostituito automaticamente dal Revisore supplente più anziano di età.
I Revisori effettivi intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

ART. 17 – Rivista JFMMI
L’Associazione ha fondato e promosso la Rivista “Journal of Financial Management, Markets and Institutions” (JFMMI).
L’Associazione finanzia la pubblicazione dei numeri della Rivista.
I rapporti con la Casa Editrice della Rivista sono regolati da apposito contratto.
Gli aspetti operativi e di governance sono regolati dallo Statuto di JFMMI, che è approvato dal Consiglio dell’Associazione.

ART. 18 Norme finali e transitorie
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.
Tutte le cariche associative, salvo quella del Tesoriere/Segretario, qualora attribuite ad un soggetto non associato, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso spese per lo svolgimento delle attività connesse alla carica nell’ambito di un apposito limite annuale fissato dall’assemblea.

 

Documenti

ADEIMF Statuto 13 gennaio 2022

ADEIMF Regolamento elettorale (13-1-22)

REGOLAMENTO PER LA VOTAZIONE ON-LINE e INFORMATIVA GDPR_13-1-22

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PER VIA TELEMATICA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI _13-1-22

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